NUOVE FORME ADR: L’ARBITRO ASSICURATIVO

L’Arbitro Assicurativo è stato istituito in attuazione della Dir. UE 2013/11 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ed è disciplinato dal DM 215/24, in vigore dal 24.01.2026. Vediamo cos’è, come funziona e come attivarlo.

Introduzione

L’Arbitro Assicurativo è stato istituito in attuazione della Direttiva Europea 2013/11/UE entrata in vigore l’8.07.2013 (G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L.165) avente ad oggetto la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private.
All’articolo 1 la Direttiva Comunitaria stabilisce “L’obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di
esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario”.
L’articolo 187.1 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs.vo 7.09.2005 n.209), in vigore dal 9.02.2021, così dispone: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
L’Arbitro Assicurativo è disciplinato dal D.M. 215 del 6.11.2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della Giustizia 1
L’istituto è in vigore dal 24.01.2026 ma è pienamente operativo dal 15.01.2026 data da cui è stato possibile depositare i ricorsi. L’Arbitro è istituito presso l’IVASS che ha dettato disposizioni di carattere tecnico ed attuativo con provvedimento del 23.05.2025 n.106122.
Possono ricorrere all’Arbitro coloro che rientrano nella definizione di clientela definita dal Regolamento come qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività, che ha o ha avuto con un’impresa o un
intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, o che ha comunque titolo a
ricevere prestazioni assicurative (art.1 lett.b) DM 215/24).

Sono di sua competenza le controversie derivanti da contratti di assicurazione, aventi ad oggetto sia l’accertamento di diritti che le richieste risarcitorie, seppur con limiti determinati dal Regolamento stesso. Si può adire l’Organo anche in caso di inosservanza di regole di comportamento da parte di compagnia o intermediario. Sono escluse dalla competenza dell’Arbitro le controversie relative ai sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Caccia e della Strada, quelle di competenza CONSAP e i grandi rischi 2 .
Le controversie demandate all’Arbitro, qualora riguardino l’accertamento di diritti derivanti da contratti assicurativi, non hanno limiti di valore, hanno una trattazione esclusivamente documentale e la decisione degli arbitri viene presa secondo diritto. Non è ammessa la consulenza tecnica.
L’arbitro può decidere invece anche secondo equità in caso di richiesta di somme di denaro rivolte direttamente alla compagnia assicurativa e nei casi in cui entrambe le parti ne facciano espressa richiesta.
L’articolo 3, comma 4, del DM 215/24 prevede limiti di valore in caso di controversie devolute all’Arbitro aventi ad oggetto richieste risarcitorie:
a) per controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita fino ad euro 300.000,00;
b)  per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni definite dall’art.2 comma 3
Codice Assicurazioni Private il DM 215/24 pone una ulteriore distinzione di valore:
1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’articolo11, comma 5 ossia con decisione motivata;
2)  euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.
L’Arbitro è composto da collegi nominati da IVASS. Ogni Collegio ha 5 membri di cui il Presidente ed altri due membri nominati da IVASS ed altri due membri nominati dalle associazioni di categoria (di imprese e consumatori) maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3
Completa la formazione dell’arbitro una segreteria tecnica.
Si può adire l’Arbitro solo dopo la presentazione di un reclamo contro l’impresa di assicurazione, a pena di inammissibilità. L’impresa ha 45 giorni di tempo per rispondere al reclamo. Il ricorso all’Arbitro deve avere lo stesso oggetto del reclamo e deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica. La norma precisa che qualora si tratti di consumatore, il ricorso può essere
inoltrato tramite un’associazione di consumatori cui il ricorrente aderisce. 4 Il ricorso deve essere corredato dalla documentazione a supporto della richiesta oggetto del ricorso, dal reclamo presentato alla compagnia assicurativa e dalla ricevuta di pagamento del contributo pari a 20 euro e viene notificato a cura della segreteria tecnica, all’impresa o intermediario assicurativo
In base a quanto dispone l’articolo 7 del DM 215/24, l’Arbitro, con la decisione di accoglimento totale o parziale del ricorso prevede che l’impresa versi un importo pari a duecento euro e l’intermediario versi un importo di cento euro quale contributo alle spese della procedura salvi i casi
di cui al successivo comma 4 che prevede che tali contributi:
a)  non sono dovuti se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore
a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall’impresa o dall’intermediario prima
della presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente;
b)  sono dimezzati se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore
a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall’impresa o dall’intermediario dopo la
presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente.
Tra i casi di inammissibilità è espressamente previsto quello in cui il ricorso abbia ad oggetto una
controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all’autorità
giudiziaria o all’arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di risoluzione
alternativa della controversia (art.9 lett. l DM.215/24).
Quanto al limite temporale l’articolo 9 lett.c prevede che sia inammissibile il ricorso che «ha ad
oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a
conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo».
Davanti all’Arbitro Assicurativo non è ammessa attività istruttoria tant’è che, oltre ai casi elencati
dall’art.9 (lett.a-l), è prevista la declaratoria di inammissibilità quando, ai fini della decisione, sono
necessari gli accertamenti istruttori, compresa la consulenza tecnica.
Radicata la procedura sono previsti termini perentori per lo scambio di memorie difensive; il
collegio decide decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per lo scambio delle memorie (di cui
all’articolo 10 DM 6.11.24 N.215); le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti. Il
termine è prorogabile di una sola volta di ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente
complesse.
Il procedimento si conclude, oltre che per decisione dell’Arbitro, anche per:
1) rinuncia espressa al ricorso;
2) cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo;
3) accettazione di proposte da parte del Collegio; 5
4) dichiarazione di improcedibilità qualora, successivamente alla presentazione del ricorso, sia
stata presentata di domanda giudiziale o di instaurazione di altra procedura di risoluzione
stragiudiziale per la medesima controversia.
Il ricorso è quindi inammissibile se prima della sua presentazione sia stata esperita altra procedura
ADR (o giudizio) mentre è improcedibile se la procedura ADR (o il giudizio) sia stata radicata
dopo la presentazione del ricorso
La decisione del Collegio non ha efficacia di titolo esecutivo; l’articolo 12 del DM 215/24
espressamente prevede che l’impresa o intermediario danno esecuzione alla decisione entro trenta
giorni dalla sua comunicazione. In caso di mancato adempimento le parti sono libere di adire
l’Autorità Giudiziaria.

Conclusione

La dottrina esclude che l’Arbitro Assicurativo possa essere equiparato alle tradizionali forme di arbitrato. Tuttavia si tratta di procedura che presenta evidenti differenze rispetto alle altre procedure ADR (mediazione e negoziazione assistita). Innanzitutto la decisione viene demandata a terzi, che in determinati casi decidono solo secondo diritto, e non rimane nella disponibilità delle parti. La decisione dell’Arbitro non ha l’efficacia di titolo esecutivo diversamente da quanto può accadere nella mediazione (e negoziazione assistita). Dinnanzi all’Arbitro non è prevista l’assistenza della parte tramite legale e la procedura è radicalmente differente.
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo non va confuso con il reclamo all’Ivass che può essere presentato nei confronti della compagnia assicurativa o intermediario qualora vengano riscontrati comportamenti irregolari, violazioni normative o disservizi. In caso di accertata violazione, l’IVASS può adottare provvedimenti sanzionatori e pubblicare le misure adottate sul proprio sito istituzionale
(art. 33 e 34 reg. Isvap 16.10.2006, n. 5).
L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo rappresenta l’ulteriore conferma della forte spinta del Legislatore verso le procedure ADR intese, come sostiene parte della dottrina, a fungere sempre più da sistema complementare a quello della giustizia civile piuttosto che come forme alternative alla stessa.

 

 

 

1 Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai
contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell’organo decidente e della natura delle
controversie trattate dai sistemi di cui all’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modifiche – Pubblicato GU 9.01.2025 n.6

2 Art.1 comma 1 lett.r) Decreto Legislativo 07.09.2005 n.209 – Codice delle Assicurazioni Private.
3 Il comma 9 lettere dalla a) alla h) elencano le cause che impediscono di essere nominati arbitri
4 D.M. 6.11.24 N.215 articolo 8 comma “avvio del procedimento” comma 4

5 Il Collegio può formulare proposte che vengono trasmesse alle parti dalla segreteria. In caso di mancata
accettazione entro 10 giorni la decisione prosegue davanti al Collegio (art.11 comma 6 DM215/24)

FONTI:
D.M. 6.11.2024 N.215
Disposizioni Tecniche Ivass 23.5.2025 Prot.0106122
Decreto Legislativo 7.09.2005 n.209
“Ruolo e funzioni del nuovo arbitro assicurativo: disciplina attuativa e regolamentazione tecnica
(D.m. 6 novembre 2024, n. 215; Provv. Ivass 23 maggio 2025, n. 106122” – Le Nuove Leggi Civili
Commentate, n. 5, 1 settembre 2025, Prof. Pierfrancesco Bartolomucci

 

 

 

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