1. Sintesi delle modifiche del D.Lgs. 149/2022 in materia di negoziazione assistita
La riforma del processo civile e delle ADR (la c.d. “Riforma Cartabia”), ha inciso, tra l’altro, su diversi
aspetti della negoziazione assistita, con novità importanti, alcune delle quali sicuramente condivisibili, altre, ad avviso dello scrivente, di difficile applicazione pratica, come si cercherà di dimostrare nel presente articolo.
In sintesi e in modo schematico, le novità più rilevanti, possono essere così riassunte:
* ampliamento dell’oggetto della negoziazione assistita;
*ampliamento delle modalità di svolgimento;
* possibilità di svolgere istruttoria in sede di negoziazione assistita;
* possibilità di potersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato.
La riforma non ha mutato né la struttura procedimentale, né i casi di negoziazione obbligatoria, così come la disciplina speciale per la negoziazione assistita in materia familiare.
2. Analisi dettagliata delle modifiche
Circa il primo punto, il nuovo articolo 2 – ter del D.L. 132/2014, prevede l’estensione del procedimento di negoziazione assistita alle controversie di lavoro, senza che essa costituisca procedibilità della domanda giudiziale e fermo restando quanto disposto dall’articolo 412 – ter c.p.c. e dall’articolo 2113 c.c. in relazione all’accordo eventualmente raggiunto.
Circa il secondo profilo, il nuovo articolo 2 – bis del sopra citato Decreto Legge, prevede, espressamente, la facoltà di richiedere lo svolgimento della negoziazione assistita con modalità audiovisiva da remoto, mediante piattaforma digitale , con effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate e impossibilità di raccoglimento delle dichiarazioni di cui si dirà di seguito, con modalità “on line”; quanto sopra, previo consenso di tutte le parti della negoziazione assistita, espresso nella convenzione sottoscritta.
E’ ammessa, altresì, la modalità c.d. “mista”, ovvero in parte in presenza e in parte da remoto, così come, ovviamente, la negoziazione assistita in presenza.
Nel caso di incontri da remoto, gli atti del procedimento dovranno esssere sottoscritti con modalità digitale, e non in forma cartacea.
Uno dei punti più controversi della negoziazione assistita riformata, riguarda, come in parte anticipato, l’istruttoria all’interno del procedimento di negoziazione assistita, che rimane la modalità ordinaria.
In particolare, si rivela particolarmente problematica l’utilizzo delle dichiarazioni di cui al nuovo comma 3 dell’articolo 4 – bis del D.L.132/2014, ovvero l’invito al terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti, con riferimento all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il COA, in presenza degli avvocati che assistono le parti, se la negoziazione assistita lo prevede.
Dal punto di vista strettamente formale, l’informatore dovrà dichiarare di essere terzo e imparziale rispetto alle parti e all’oggetto del giudizio, similmente come avviene per i testimoni nei procedimenti civili giudiziali, e soggiacerà, in linea generale, alle limitazioni previste dalla legge per questi ultimi, con obbligo di riservatezza, rispetto alle domande che vengono rivolte in sede di negoziazione assistita.
Dall’angolo visuale probatorio, le dichiarazioni dell’informatore faranno piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza e potrà essere prodotto in giudizio e valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. Il giudice, inoltre, potrà disporre che l’informatore sia escusso come testimone, e qualora l’informatore medesimo non si presenti o si rifiuti di rendere dichiarazioni, in caso di mancato accordo in sede di negoziazione assistita, si potrà ordinarne l’audizione, secondo le modalità di cui agli articoli 693-695 e 697-699 c.p.c.
Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 4 – ter del D.L.132/2014, sarà possibile invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti ndividuati in modo analitico e specifico, di rilievo con riferimento all’oggetto della controversia, con sottoscrizione delle dichiarazioni da parte di chi le abbia rese e del suo avvocato, anche ai fini della certificazione dell’autografia.
A quanto sopra si aggiunga che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 4-bis del D.L. 132 del 2014, qualora la negoziazione avesse esito negativo, oppure non venisse raggiunto l’accordo, potrà essere richiesta dalla parte che ne ha interesse, l’audizione innanzi al Giudice, all’interno di un procedimento soggetto alla disciplina dell’istruzione preventiva, di cui agli articoli 693, 694 ,697, 698 e 699 c.p.c; il rifiuto di rendere le dichiarazioni è valutabile dal Giudice ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.
Come accennato, la disciplina sopra riportata presenta diversi profili di criticità applicativa.
In primo luogo, esse riguardano il meccanismo di acquisizione delle dichiarazioni, laddove non chiarisce se sui fatti da sottoporre al terzo sarà instaurato un contraddittorio tra le parti, oppure ogni avvocato deciderà autonomamente l’oggetto delle dichiarazioni medesime, in assenza di un giudice che decide circa la rilevanza e l’ammissibilità dell’acquisizione delle dichiarazioni richieste.
Inoltre, se come sembra dal dettato letterale dell’articolo 4 – bis, comma 6, del D.L. 132/2014, l’attività istruttoria compiuta potrà essere prodotta in un successivo giudizio, viene meno ogni vincolo di riservatezza, in disarmonia con il successivo articolo 9.
Infine, con riferimento alla possibilità di potersi avvalere delle disposizioni relative all’istruzione preventiva, sopra indicate, riesce difficile comprendere una sorta di corsia preferenziale di urgenza, in caso di negoziazione assistita, considerato che il presupposto dell’audizione è l’avvenuta conclusione del procedimento di negoziazione assistita.
3. Le modifiche in materia di negoziazione assistita familiare – cenni
Con riferimento, invece, alla negoziazione assistita familiare, si prevede che l’accordo venga trasmesso con modalità telematiche al Procuratore della Repubblica, per il rilascio del nulla osta o per l’autorizzazione, a seconda che siano coinvolti soggetti deboli, il quale, a sua volta, ritrasmetterà l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.
Inoltre, la normativa non prevede la stipula di patti di trasferimento immobiliare con effetti reali, nonostante la giurisprudenza ne ammetta la possibilità, prevedendo la possibilità di corresponsione di un assegno di mantenimento una tantum, al coniuge debole.
L’accordo trasmesso in via telematica dagli avvocati delle parti dovrà essere conservato dal COA presso cui è iscritto uno degli avvocati, mediante recepimento attraverso una piattaforma digitale gestita dal CNF, di recente predisposizione.
Infine, la normativa estende la possibilità di assistenza in negoziazione assistita con patrocinio a spese dello Stato, come per la mediazione civile e commerciale, e con il medesimo limite del raggiungimento dell’accordo, in palese contrasto, ad avviso dello scrivente, con la libera determinazione delle parti, come meglio sopra esplicitato.
4. Considerazioni conclusive
A conclusione di queste brevi note, lo scrivente ritiene di evidenziare , in termini generali, anche con riferimento all’altro strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ovvero la mediazione, che la riforma segni un passo avanti significativo in materia di ADR, che da strumenti visti con diffidenza da molti avvocati, sono entrati a far parte, a pieno titolo, del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, rimangono fondate perplessità in relazione alla questione, non affrontata, relativa all’indennità dei mediatori in caso di procedimento negativo, ma comunque laborioso sotto il profilo tecnico, nonché in relazione alla possibilità di potersi avvalere, per le parti, del patrocinio a spese dello Stato solo in caso di esito positivo di mediazione (se quella indicata è l’interpretazione del legislatore).
Infine, pare che le criticità segnalate in relazione all’istruttoria in sede di negoziazione assistita non consenta a detto strumento di poter essere utilizzato, come dovrebbe, dagli avvocati, sia in materia civile che familiare. L’auspico è che il legislatore provveda alle modifiche necessarie a dare efficienza ad uno strumento utile per la definizione consensuale delle controversie, che consente di definire controversie con costi limitati e tempi molto più brevi, rispetto a quelli giudiziali.
Brevi note bibliografiche
Per un approfondimento sul progetto e sul concetto di giustizia consensuale vedi:
S DALLA BONTA’, Giustizia consensuale, in Giustizia consensuale, n. 1/2021, 3;
P. LUCARELLI, Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento, in Giustizia consensuale, n. 1/2021, 15;
Si veda, altresì, per i contributi sul tema immediatamente successivi alla riforma:
C. CECCHELLA, Contributo ad una giustizia civile. Una prima lettura della legge delega Cartabia sul processo civile, in Rivistaweb Il Mulino, fascicolo 4/2021, il quale, sul presupposto che la riforma in commento riguardi il processo civile, ha precisato che “Nessuno nega l’opportunità di favorire, anche ai sensi dell’art. 2 Cost., la via alternativa, ma la disciplina della mediazione e della negoziazione è del tutto irrilevante per le sorti future della giurisdizione civile (come lo è, per la via negoziale, la futura disciplina dei mezzi di giustizia in senso stretto)1 . In sostanza: è necessario trovare una soluzione alla giurisdizione e non pensare di sfuggirvi favorendo semplicemente l’alternativa mediata e negoziale”;
R.LOMBARDI, La negoziazione assistita, in La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 323 e ss.
Sulla negoziazione assistita post riforma si veda, inoltre, tra i più recenti contributi, senza pretesa di completezza:
F.P.LUISO, La negoziazione assistita in Diritto processuale civile, vol V, La risoluzione non giursdizionale delle controversie, Milano 2025, 90 e ss;
S. DALLA BONTA’, La negoziazione assistita dagli avvocati, in Il nuovo processo di famiglia, a cura di M.A. LUPOI, Santarcangelo di Romagna, 2025, 621 e ss;
G. VECCHIO , Le ADR: negoziazione assistita e mediazione, in G. VECCHIO – E. POLIDORI, Il nuovo processo civile Persone, minorenni e famiglie, a cura di F. PICARDI, Piacenza, 2025, 277 e ss;
C. ASPRELLA, La negoziazione assistita, collana La riforma del processo civile, a cura di R. Giordano e A. Panzarola, Milano, 2025, passim.